Deducibilità Fiscale

DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE DONAZIONI

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ASSOCIAZIONI O.N.L.U.S.: MAGGIORI BENEFICI FISCALI DAL 2013 CHE INCREMENTANO NEL 2014.

E’ approdata nella Gazzetta Ufficiale (la n. 158 del 9 luglio) la legge n. 96 del 6 luglio, che stabilisce la riduzione dei contributi pubblici in favore di partiti e movimenti politici e impartisce misure per garantire la trasparenza e i controlli dei relativi rendiconti. Nel provvedimento anche la delega al Governo per l’adozione di un Testo unico delle leggi riguardanti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime inerente le detrazioni fiscali. In particolare, gli articoli 7 e 15 del provvedimento introducono novità in tema di erogazioni liberali in favore delle formazioni politiche e delle Onlus.

Maggiori sconti fiscali dalle liberalità a Onlus L’articolo 15 estende le nuove percentuali fissate per le erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici a quelle effettuate nei confronti di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm, nei Paesi non appartenenti all’Ocse: 24% per l’anno 2013, 26% a partire dal 2014. Il limite massimo annuo su cui calcolare la detrazione resta fissato a 2.065 euro, mentre è confermato che il versamento dell’erogazione va effettuato tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito, prepagate, eccetera).

 

IL TESTO DELLA LEGGE DL 35/05 ARTICOLO 14. (onlus e terzo settore)

  • Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, nonchè quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del redditocomplessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 
  • Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le oprazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonchè la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
  • Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.
  • Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all'art.1, la sanzione di cui all'articolo, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
  • Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni apllicate.
  • In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
  • Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) all'articolo 10, comma1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: "l-quarter) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di Sanità e l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.";
  • b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Isituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali".
  • Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni univeristarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compreso l'Istituo superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento. 8-bis.
  • Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato. 8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si apllica anche a decorrere dall'anno 2005.
  • 8 - bis.Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è abrogato.
  • 8 - ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

 

CHI PUO' DEDURRE

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sule reddito delle società (IRES) possono beneficiare della deducibilità delle donazioni oggetto del presente testo.

Relativamente alle persone fisiche, il presupposto della deducibilità è il fatto di essere soggetti all'IRPEF, essendo in possesso di redditi in denaro o in natura; le categorie di reddito possono essere:

  1. a) redditi fondiari;
  2. b) redditi di capitale;
  3. c) redditi di lavoro dipendente;
  4. d) redditi di lavoro autonomo;
  5. e) redditi di impresa;
  6. f) redditi diversi. (artt 1 e 6 del DPR 917/86 - TUIR)

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società principalmente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti sul territorio dello Stato.

Le altre entità che - essendo soggette all'Ires - possono beneficiare della deducibilità sulle donazioni sono:

  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principalel'esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo e o principale l'esercizio di attività commerciali:
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

 

CHI PUO' RICEVERE LA DONAZIONE DEDUCIBILE

La legge cita tre caterie di soggetti non profit.

I primi soggetti sono tutte le Onlus previste dal DLgs460/97. Il legislatore ha voluto fugare qualsiasi dubbio citando i commi relativi le diverse tipologie di Onlus:

  • le Onlus di opzione, che hanno vista accolta - dalla competente Direzione Regionale delle Entrate - l'iscrizione all'anagrafe tributaria omonima
  • le cosidette Onlus di diritto, che comprendono:
  • a) le Organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi albi o registri locali (L266/91)
  • b) le Organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministro degli Affari Esteri ex L.49/87
  • c) le Cooperative Sociali di cui alla L 381/98
  • d) i Consorzi di cooperative sociali con base sociale formata per il cento per cento dalle cooperative sociali di cui al punto precedente
  • le cosidette Onlus parziarie, individuate in:
  • a) enti ecclesiasticidelle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
  • b) associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (art 3, c 6, lett e), L 287/91), quando esercitino attività "da Onlus" e si iscrivano - con le modalità delle cd Onlus di opzioni - all'Anagrafe tributaria delle Onlus.

La seconda categoria di soggetti è rappresentata dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'omonimo registro nazionale.Tali associazioni hanno origine legislativa differente da quelle omonime citale al precedente 3.b).

La terza categoria è quella delle fondazioni e associazioni riconosciute che tutelano, promuovono e valorizzano i beni di interesse artistico, storico e paesagistico definiti dal cd Decreto Urbani (DLgs42/04). Le organizzazioni devono aver acquisito la personalità giuridica (Dpr 361/100), e operare de minimis a favore dei beni citati come definiti dall' artt 10, 11 e 134 del Decreto Urbani; beni che, dove richiesto, devono essere provvisti delle dichiarazioni o riconoscimenti reclamati da detta normativa (ad es art 13, artt 138 e segg).

 

COSA SI PUO' DONARE

Quali sono le erogazioni liberali che possono essere portate in deduzione?

La norma indica semplicemente “le liberalità in denaro o in natura”. Se per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro non si riscontrano dubbi interpretativi, sono invece diverse le incertezze per le erogazioni liberali in natura, tanto per le aziende quanto per le persone fisiche.

Nel caso delle aziende

Nell’auspicio di chiarimenti ministeriali, possiamo solo riferirci alla normativa e prassi pregressa. La circolare ministeriale 168/e del 26/06/1998 definendo “notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle Onlus”, pone alcune misure che – nella pratica – dovrebbero rendere difficoltosi eventuali fenomeni di false donazioni simulate per ottenere un’indebita deduzione.

Rammentiamo le tipologie di donazioni in natura a favore di Onlus da parte di soggetti IRES, la cui agevolazione è ad oggi ancora vigente.

  • In primis, l possibilità per l’impresa di distaccare o fornire gratuitamente a favore di Onlus, prestazioni di lavoro da parte di proprio personale dipendente portandone in deduzione i relativi costi sino al 5 per mille delle spese per lavoro dipendente dichiarato.
  • Ulteriormente non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e quindi fonte di ricavi presunti, tassabili secondo il valore normale (artt 3 e 4 del DPR 917/86 – TUIR), le donazioni di alimenti e medicinali effettuate da parte di imprese produttrici o di commercializzazione degli stessi.
  • Analogamente, è esclusa da tassazione la cessione di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (diversi dagli alimentari e dai medicinali. Ad esempio, se produco computer, posso donare computer, ecc.) il cui costospecifico, sostenuto per la produzione o l’acquisto, sia complessivamente non superiore a 1.032,91 euro. Precismo che queste ultime donazioni in natura concorrono con le erogazioni liberali in denaro al raggiungimento del tetto massimo di 2065,83 euro o del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, previsto dalla normativa Onlus nella definizione degli oneri di utilità sociale detraibili nella percentuale del 19% (art. 100, c. 2, l. h) del DPR 917/86 – TUIR).

Nel dubbio che la previsione di deducibilità del DL 35/05 possa dirsi compatibile con l’”erogazione di prestazioni di lavoro” del primo caso, si fa notare che essa potrebbe risultare di minimo impatto, dato che il limite massimo di 70.000 euronon sembra essere così ragguardevole, se rapportato all’elevato costo del lavoro dipendente per le aziende. La norma introdotta dal DL 35/05, ci sembra invece particolarmente rilevante perché alza notevolmente il limite prima assai contenuto di donazioni in natura per l’ultimo caso esposto, cioè la donazione di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attivita d’impresa.

 

Nel caso delle persone fisiche

Ad ultimo, il DL 35/05 prevede che anche le persone fisiche possono portare in deduzione dei propri rediti eventuali erogazioni liberali in natura. Una persona fisica, ad esempio, potrebbe donare un bene di sua proprietà per una causa di solidarietà (sono tanti i casi di coloro che, in occasione di terremoti o altre emergenze, hanno donato veicoli, mobilio e beni di ogni genere). Per ora, l’unico caso analogo previsto dalla norma è stato quello delle donazioni allo Stato o ad altri enti territoriali ed a fondazioni e associazioni legalmente senza scopo di lucro (e si tratta di detrazione) per lo studio, ricerca, restauro e documentazione su beni vincolati di rilevante valore artistico (L. 1089/1939, ora DLgs 42/02), anche per mostre ed esposizioni. Come vincolo cautelativo è richiesta però una specifica convenzione oppure l’autorizzazione dell’evento culturale da parte del competente Ministero e l’imputazione del costo specifico o del valore normale del bene donato (art. 15, c. 1 lett. h – bis) – lettera aggiunta con L 352/97)). Sarà pertanto rilevante l’interpretazione del Ministero che saprà indirizzare i risvolti pratici dell’oprazione di donazione, assicurandone l’effettiva realizzazione, evitando di appesantirla eccessivamente di prassi burocratiche.